DIchiarazione successione: Eredità Giacente

Nel periodo che intercorre tra l’apertura della successione (con la dipartita del de cuius) e l’accettazione/rinuncia (entro il termine di dieci anni), l’asse ereditario rimane senza titolare. Per questa ragione, la legge prevede, su istanza degli interessati o d’ufficio, la nomina di un curatore dell’eredità che giace senza titolare (eredità giacente), al fine di compiere gli atti conservativi necessari a tutelare il patrimonio da eventuali pregiudizi e soddisfare i creditori.

Chi può richiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente?

La legge dispone che l’istanza per la nomina del curatore dell’eredità giacente possa avvenire: da chiunque vi abbia interesse/d’ufficio. Interessati alla nomina sono principalmente: i chiamati all’eredità, i designati ulteriori (ossia i chiamati di grado successivo), i legatari, i creditori del defunto, chi ha proposto (o intende proporre) azioni contro l’eredità. Infatti, l’art. 528 c.c. prevede espressamente che il chiamato all’eredità:
1. non deve aver accettato l’eredità (accettazione espressa, che si realizza quando il chiamato all’eredità abbia dichiarato di accettarla, con atto pubblico o scrittura privata, art. 475 c. 1 c.c./ accettazione tacita, che si realizza allorché il chiamato compia un atto che presuppone la volontà di accettare, come ad esempio la vendita di un bene ereditario, art. 476 c.c.);
2. non deve essere nel possesso dei beni ereditari.
Nel caso vi siano più eredi chiamati all’eredità e solo alcuni di essi abbiano accettato la medesima, non è configurabile un’eredità giacente pro quota.

Quali sono i compiti a cui è tenuto il curatore?

L’art. 529 c.c. enuncia espressamente quali sono:
1. procedere all’inventario dell’eredità (una volta eseguito l’inventario con le modalità v. artt. 531 c.c. e 769-765 c.p.c.), il curatore deve mettersi alla ricerca dei chiamati all’eredità del de cuius;
2. esercitarne e promuoverne le ragioni;
3. rispondere alle istanze proposte contro la medesima;
4. amministrarla;
5. depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili;
6. rendere conto della propria amministrazione (la rendicontazione rappresenta una forma di controllo che può essere esercitata dai creditori, dai legatari o dagli interessati sulla gestione del compendio ereditario. Il rendiconto deve essere approvato da Tribunale che esercita la vigilanza sul suo operato art. 782 c.p.c.).

In quali casi la curatela viene a cessare?

1. accettazione dell’eredità da parte di uno dei chiamati (accettazione espressa o tacita);
2. prescrizione del diritto ad accettare (ossia decorsi 10 anni dall’apertura della successione) con devoluzione dell’eredità allo Stato (nei seguenti casi: non vi siano altri successibili, vi siano altri successibili ma abbiano rinunciato e sia decorso il termine per revocare la rinuncia art. 525 c.c., sia prescritto il termine per accettare di dieci anni ai sensi dell’art. 480 c.c. o il soggetto sia decaduto al diritto di accettare);
3. nel caso di esaurimento dell’attivo ereditario, giacché non residuano beni da conservare e amministrare.
Quando il curatore è edotto di una delle cause di chiusura della curatela, provvede a rendere il conto della amministrazione, chiedendo la chiusura della procedura al tribunale ed indicandone la ragione artt. 496, 531 c.c.; nell’istanza di chiusura deve chiedere: l’approvazione del rendiconto finale, la liquidazione del compenso unitamente al rimborso delle spese anticipate.

Perchè sebbene è un caso frequente questo istituto è poco utilizzato

Perchè solo chi ha un interesse diretto avvia la procedura che comunque comporta una perdita di tempo e qualche spesa da sostenere; di conseguenza ha senso solo quando c’è un eredità che ha un valore non trascurabile; l’unico teoricamente che dovrebbe farlo a prescindere dovrebbe essere lo stato ma lo Stato non agisce mai senza che qualcuno non avvia la procedura, almeno che non ci sia un interesse pubblico evidente. Facciamo un esempio un opera di un privato ma di interesse pubblico come un Castello; Opere d’arte di valore artistico e culturale come quadri, libri antichi, ecc. il risultato di questa “pigrizia” da parte dello stato è che in italia ci sono migliaia di immobili, migliaia ancora intestati a defunti da decenni.

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