Dichiarazione di successione: Accettazione con beneficio d’inventario

Entro dieci anni dalla morte di una persona, gli eredi possono accettare o rinunciare all’eredità; tuttavia esistono altre due strade che si possono percorrere; l’eredità giacente  che tratteremo in un altra pagina e l’accettazione con beneficio d’inventario. Questa norma, ex art 484 c.c., ha lo scopo di tutelare l’erede dalle conseguenze negative che potrebbero derivargli dall’accettazione di un’eredità in cui i debiti possano superare il valore dei beni ereditari.

Con quale modalità si presta l’accettazione con beneficio d’inventario?

Consiste in una dichiarazione (quindi, solo in forma espressa e non tacita), ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (v. 456 c.c.), e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Inoltre, entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La trascrizione dell’accettazione beneficiata ha la funzione di pubblicità notizia, la cui omissione non determina l’inefficacia dell’accettazione con beneficio di inventario ma impedisce all’erede di pagare i creditori e legatari ai sensi dell’art. 495 del c.c.; orbene, lo scopo di tale adempimento è quello di tenere informati i creditori, consentendo loro di tutelare i propri interessi.

 

Cosa la differenzia dalla normale accettazione?

La suddetta dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario nelle forme prescritte artt. 494 c.c. e 769 ss. c.p.c., il quale consiste nell’elencazione di tutti i beni, mobili e immobili, che fanno parte del patrimonio ereditario allo scopo di determinarne la consistenza e di tenerlo separato da quello dell’erede.
Alle operazioni vi procede il cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione o un notaio, che possono farsi assistere da uno stimatore per la valutazione economica dei beni ereditari.

Qual è la principale peculiarità di questa tipologia di accettazione dell’eredità

Riguarda il rapporto tra gli eredi ed eventuali creditori del de cuius e la responsabilità dei primi per i debiti ereditari.

Infatti, a differenza dell’accettazione classica (dove vi è la confusione tra il patrimonio dell’erede e quello del de cuius, che diventano un tutt’uno inscindibile e di conseguenza questi sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari ultra vires , anche qualora il loro valore superi quello dell’attivo ereditario), quella col beneficio di inventario impedisce l’effetto della confusione tra il patrimonio dell’erede e quello ereditario, con la conseguente limitazione della responsabilità dell’erede intra vires (ossia nei limiti del valore dell’attivo ereditario).

 

Come vengono ripartiti i debiti ereditari tra coeredi?

Con riguardo alla ripartizione dei debiti ereditari tra coeredi (ex art. 752 c.c.) questi sono suddivisi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, in caso di successione testamentaria il de cuius può modificare tale proporzione (salvo il caso di solidarietà o indivisibilità), ma questo diverso riparto non ha effetto nei rapporti col creditore (ex art. 754 c.c.).

Come vengono ripartiti i crediti ereditari?

Con riguardo al tema dei crediti ereditari, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727 c.c., il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione.

Quando andrebbe fatta l'accettazione con riserva tecnicamente chiamata "con beneficio d'inventario"

Fatto salvo casi specifici che in seguito evidenzieremo, La legge non impone questo istituto come prassi ordinaria ma lascia agli eredi la possibilità di decidere autonomamente caso per caso; essendo pertanto una procedura ne gratuita ne veloce di conseguenza va utilizzata solo quando esistono delle incertezze sulla reale consistenza sia dei debiti che del patrimonio oggetto di successione. Di sicuro più aumentano i valori in gioco più aumentano i rischi e di conseguenza maggiore sarà la convenienza ad avviare tale procedura.

Abbiamo detto che la legge tuttavia impone in certi casi l’accettazione con beneficio d’inventario; questo si verifica quando il chiamato all’eredità è un soggetto incapace di agire per proprio conto come nel caso dei minorenni o gli interdetti,ecc

Chi non ha comunque interesse a fare l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario

In linea di massima sono due i soggetti che non hanno alcun interesse anche qualora ne sussistano le condizioni per utilizzare tale istituto:

  • l’erede è un legatario che per legge non partecipa ad eventuali debiti del de Cujus
  • l’erede nullatenente.

Infatit quest’ultimo anche se dovesse ereditare un patrimonio non trascurabile ma potenzialmente gravato di rilevanti debiti potrebbe non avrebbe avere nessuna convenienza ad usare tale istituto in quanto nella peggiore delle ipotesi perderebbe quello che avrebbe ereditato.

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