ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: ISCRIZIONE, VARIAZIONI E CESSAZIONE

L’Albo dei Gestori Ambientali è stato istituito con la dal DLGS 152/2006  il quale rappresenta di fatto il codice di riferimento attraverso il quale gestire le problematiche di gestione dei rifiuti. Nel corso del tempo poi si sono susseguiti numerosi interventi legislativi fino al 3 Giugno 2014 e precisamente con il DL 120 ove è stato meglio disciplinato sia il ruolo che il funzionamento dell’Albo dei Gestori Ambientali e che a tutt’oggi è ancora operativo.

L’Albo è gestito dal Ministero della Transazione Ecologica (ex ministero dell’ambiente) ed è raggiungibile all’indirizzo https://www.albonazionalegestoriambientali.it.

I clienti che hanno necessità di interagire con il registro possono avvalersi dei nostri servizi per iscrivere un’impresa, comunicare eventuali variazioni, recedere ovvero uscire dal registro.

Ovviamente l’argomento è così vasto che sarebbe eccessivamente velleitario pensare che noi possiamo trattarlo a 360°, tuttavia qui cercheremo di dare delle risposte alle domande più ripetitive e più sensibili ai soggetti coinvolti.

Servizi

I servizi che eroghiamo inerenti l’Albo sono essenzialmente le iscrizioni, le variazioni e le cessazioni da parte delle imprese.

Unitamente a ciò i clienti possono disporre di altri servizi complementari:

servizio PEC, Firme Digitali, Spid; pratiche presso il registro delle imprese, pagamento del tributo annuale dovuto per il mantenimento dell’iscrizione; la polizza assicurativa se dovuta

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Chi sono i soggetti che devono iscriversi all’Albi dei gestori ambientali

Tutte le imprese e gli enti che gestiscono rifiuti nello specifico

  • Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • Imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • Imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
  • Le imprese che effettuano trasporto transfrontaliero nel territorio italiano
Chi sono gli attori principali del registro
  • Il comitato nazionale
  • Le regioni e le provincie autonome
  • Le camere di commercio per mezzo del Registro delle Imprese
  • Ovviamente le imprese e gli enti gestiscono i rifiuti
  • I professionisti e gli intermediari
Quali sono i requisiti per iscriversi all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

Per l’iscrizione all’albo bisogna rispettare alcuni requisiti che possiamo dividere di in tre gruppi:

Requisiti di ordine generale

Sono sostanzialmente gli stessi che servono per partecipare ad una gara di appalto; a titolo puramente indicativo e non esaustivo: essere in regola con il pagamento degli oneri sociali, non essere in liquidazione, essere iscritti al registro delle imprese o al registro economico amministrativo, non aver commesso alcuni specifici reati; ecc (per un maggior dettagli; per una più puntuale descrizione dei requisiti si prega di far riferimento all’art 10 del DLGS 120/2014). Questa tipologia di requisiti devono essere rispettati da tutte le imprese indipendentemente dalla categoria e classe di appertenenza

Requisiti tecnici organizzativi

In questo gruppo le imprese devono dimostrare di disporre di mezzi, attrezzature e personale in quantità e qualità compatibili con la classe e la categoria di appartenza; ed inoltre ad eccezione delle categorie 2Bis, 3bis, 4Ter è obligatorio la nomina del responsabile tecnico che a sua volta deve disporre di altri requisiti sempre in relazione alla categoria ed alla classe di appartenenza. Il seguente documento presenta le tabelle con i requisiti minimi in termini di addetti e requisiti tecnici minimi (esempio portata) degli automezzi.

Per quanto concerne l’automezzo a parte il rispetto dei requisiti minimi va anche analizzato il rispetto delle norma amministrative inerente la destinazione d’uso ed in particolare se il mezzo è utilizzato per trasporto conto terzi o per trasporto conto proprio; tale differenza deve essere annotata sul libretto di circolazione o sul documento unico (per le nuove immatricolazioni  esiste u unico documento unifica appunto il certificato di proprietà ed il libretto di circolazione) e in tal caso si ricorda che bisogna disporre della relativa autorizzazione amministrativa: ovvero nel primo caso va richiesta l’abilitazione all’esercizio presso il MIT (Ministero del Trasporti) e nel secondo caso presso la Provincia per la licenza

Quali requisiti Economici-Finanziari

In relazione alla  categoria le imprese devono dimostrare di avere sufficienti risorse economiche; rientrano nella fattispecie il fatturato,  lavori prestati il numero di addetti, ecc ed ovviamente il tutto deve essere adeguatamente proporzionato alla classe-categoria alla quale ci si iscrive. Per quanto concerne il requisito di affidabilità finanziaria, non necessario per tutte le categorie, questo viene rispettato presentando una dichiarazione di un istituto finanziario che attesta che l’impresa risulta essere affidata sulla base di un modello predisposto. Inoltre alcune categorie sono tenute a presentare (quelle più pericolose) di cui all’art 8 comma 1 lettera e) ed h)  una polizza fidejussoria il cui importo cambia in relazione alla categoria e soprattutto in relazione alla classe ovvero alla quantità di rifiuti trattati; va precisato che tale polizza va presenta non in fase di domanda ma solo in caso di esito positivo.

Tabella

La tabella sottostante riporta una mappatura per categoria dei requisiti considerando che per le categorie 2bis, 2er, 3Bis e 4Bis non necessitano di dimostrare mezzi idonei quanto di disporre di  autoveicoli;

Altri requisiti.  Vi rientrano le certificazioni, il possesso di determinati autoveicoli, di particolari autorizzazioni, licenze come l’autostasporto, oppure l’iscrizione alla WhiteList,ecc

 

 

Le imprese possono iscriversi a più categorie

Assolutamente si, anche se l’abilitazione ad alcune categorie consente la gestione di altre categorie (esempio la categoria 4 consente anche di operare per la  2Bis)

Quali sono i compiti ed i requisiti di un diretto tecnico

Il responsabile tecnico ha il compito ovvero la responsabilità di mettere in atto tutte quelle attività per una corretta gestione dei rifiuti rispetto alla normativa vigente compreso la vigilanza sulla corretta applicazioni delle procedure. La seguente tabella fornisce una chiara rappresentazione di questo modello; in linea di massima tuttavia i criteri sono: idoneo titolo di studio idoneo; esperienza nel settore; superamento di esami periodici, ecc; inoltre il responsabile tecnico deve possedere gli stessi requisiti morali del rappresentante legale (vedi 10 del DLGS 120/2014); tuttavia il rappresentante legale che ricopre il ruolo per oltre 20 anni è esonerato dalla dimostrare il possesso dei requisiti.  Ovviamente come da tabella i requisiti sono strettamente legati alla classe ed alla categoria e quindi man mano che si sale di pericolosità e di volumi i requisiti diventano più stringenti; è da evidenziare in linea di massima che il tecnico che è abilitato per una classe-categoria superiore può operare anche per quella inferiore.

 

Il responsabile come deve essere inquadrato all’interno dell’impresa

Il responsabile può essere sia un soggetto all’interno dell’impresa come un dipendente o il suo rappresentante legale sia un soggetto esterno.

Il consulente deve operare in forma continuativa anche se non in forma non esclusiva; tuttavia il comitato nazionale stabilisce il numero massimo di incarichi che il tecnico può assumere.

Ovviamente nel caso in cui il responsabile tecnico sia un soggetto diverso dal rappresentante legale necessariamente tale rapporto dovrà essere regolato da un contratto specifico

Perchè BBSPRATICHE

Escludendo le pratiche di competenze di specifici soggetti, come i notai, tutti potrebbero istruire le pratiche camerali.

Si tratta però di procedimenti molto complessi e che richiedono una conoscenza di base del codice civile e del codice amministrativo.
Ecco perché lo staff di BBS, eterogeneo dal punto di vista delle competenze specifiche, è in grado di offrirti il giusto supporto da questo punto di vista, oltre ad una serie di opportunità.
Tra esse:

  • tempi di lavorazione piuttosto veloci
  • costi molto contenuti
  • monitoraggio delle singole pratiche fino a compimento
  • nessuna necessità di tenere un conto aperto da gestire per le operazioni sul Registro delle Imprese.

Il nostro servizio consente inoltre di sbrigare ulteriori pratiche che riguardano altri ambiti: ad esempio possiamo agevolarti nei regolamenti comunali inerenti l’apertura dell’attività commerciale e in tutte le relative problematiche per il rilascio delle licenze. Possiamo inoltre fornirti il nostro aiuto nell’assistenza inerente gli aspetti amministrativi, quali i contratti di locazione, le autorizzazioni ministeriali, ecc.

Per una persona non molto esperta, affidarsi a noi significa ridurre al minimo il rischio di trovarsi in grosse difficoltà, perdendo anche tempo e denaro.

Se sei un dottore commercialista inoltre, affidarti a noi ti consentirà di rendere più trasparente il rapporto con il cliente e concentrarti maggiormente sul core business del tuo studio.

La procedura

La procedura complessiva per avviare una pratica usufruendo del nostro servizio è la seguente:

  • richiesta del servizio atteso anche tramite il relativo servizio Eshop disponibile su questo sito,
  • nel caso non si usi il servizio di Eshop, riceverai un’offerta con i dettagli della documentazione da mettere a disposizione e le spese da sostenere,
  • accettazione dell’offerta con conseguente pagamento,
  • invio della documentazione richiesta,
  • Trasmissione della pratica da parte nostra e relativa emissione della distinta
  • La distinta viene inviata al committente che dovrà firmarla digitalmente (in determinati casi è necessaria la firma di più soggetti) e restituircela
  • Trasmissione della distinta da parte nostra, a fronte della quale il cliente riceve sulla pec una comunicazione della camera di commercio a prova dell’operazione effettuata e relativa assegnazione di un protocollo,
  • monitoraggio della pratica fino al buon esito della stessa da parte del nostro staff competente,
  • applicazione di eventuali correzioni o rettifiche sulle pratiche eseguite,
  • comunicazione dell’esito finale e visura camera di evasione
  • fatturazione del servizio
Come sono classificate i soggetti che si iscrivono all’albo

Esistono sostanzialmente due gruppi: le categorie e le classi, in una sorta di tabella matriciale. Nello specifico le categorie, che sono 10, identificano l’attività esercita in relazione alla pericolosità del rifiuto e la classe attraverso la quale si definiscono i volumi dei rifiuti gestiti sia in termini assoluti (tonnellate), sia in termini potenziali (numerosità popolazione servita; importo dell’appalto nel caso di bonifiche).

L’iscrizione al registro è obbligatoria e cosa consente di fare ovvero quali sono le limitazioni imposte a chi non è iscritto

L’iscrizione è obbligatoria per tutti i soggetti che rientrano nelle attività di cui sopra; di conseguenza l’iscrizione è di fatto un’abilitazione attraverso il quale quel soggetto è autorizzato a fare quel tipo di attività ovvero a trasportare e/o a gestire i rifiuti nei limiti di quanto previsto nella categoria nella quale si è iscritto; ragionevolmente qualora non sia iscritto o sia stato sospeso non può esercitare quell’attività

Cosa succede a chi gestisce i rifiuti senza essere iscritto all’Albo

Nel caso in cui un soggetto non rispetta la normativa vigente (gestisce i rifiuti senza l’iscrizione all’albo oppure tratta i rifiuti diversi da quelli dichiarati o ne tratta in quantità superiore alla classe di appartenenza) incorre a pesanti sanzioni amministrative e nei casi più gravi (rifiuti pericolosi) alla denuncia all’autorità giudiziaria.

Per l’impresa gli effetti sono immediati in quanto le sanzioni incidono anche pesantemente sul conto economico dell’azienda: sanzioni pecuniarie, sospensione dell’attività per un certo periodo di tempo; l’impossibilità a partecipare a gare e a bandi pubblici, la revoca di appalti e/o delle concessioni; e nei casi più gravi si può arrivare anche alla confisca della società.

Per quanto concerne invece il penale saranno gli amministratori ed i responsabili tecnici incaricati alla gestione del servizio a rispondere in prima persona di fronte alla giustizia ed in caso di condanna non potranno esercitare quelle funzioni per anni e nei casi più gravi la reclusione e l’interdizione a vita.

Riferimenti sulle sanzioni

Quanto tempo dura l’iscrizione

L’iscrizione ha durata di 5 anni per tutte le categorie ad eccezione di quella individuata all’art 8 comma 1 b del DL  120/2014 ad eccezione della categoria 2-bis per i quali l’iscrizione ha durata di dieci anni.

La domanda va presentata 5 mesi prima della scadenza; tuttavia tale argomento è disciplinato all’art 22 del medesimo decreto legge.

Ovviamente al momento del rinnovo l’impresa ed il direttore tecnico devono dimostrare il possesso dei requisiti

Può essere sospesa o revocata l’iscrizione all’Albo?

Assolutamente si; l’autorizzazione è rilasciata all’impresa fino alla sua naturale scadenza almeno che non intervengono atti che ne modificano lo stato

  • La decadenza per effetto ad esempio del mancato rinnovo da parte dell’impresa
  • Per effetto di una decisione presa dalla gestione ad esempio per non aver pagato il rinnovo o per avere la PEC non funzionante (ad esempio nel 2021 nel solo Lazio erano circa 1000 di imprese sospese per questa ragione)
  • Per disposizioni delle autorità a seguito di violazioni delle norme ambientali
  • per decisione dell’impresa stessa che ne chiede la cancellazione
Cosa succede nel caso intervengano delle modifiche sull’impresa

Su questo fronte l’Albo funziona  esattamente come il registro delle imprese: ci sono di diritti di segreteria quando si effettua qualsiasi tipo di operazione (iscrizione, cancellazione, variazione) che sono gli stessi che si pagano quando si opera sul registro delle imprese pari a € 90,00; poi c’è l’imposta di bollo di € 16,00 e la tassa di concessione governativa € 168,00; inoltre c’è un da pagarsi entro Aprile di ogni anno il cui valore è strettamente legato alla classe di appartenenza; le tariffe sono disciplinate all’art 24. Un dettaglio aggiornato dei costi è disponibile è https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione#QuantoCosta

Ci sono dei costi da sostenere per essere iscritto all’Albo del Gestori ambientali

Su questo fronte l’Albo funziona  esattamente come il registro delle imprese: ci sono di diritti di segreteria quando si effettua qualsiasi tipo di operazione (iscrizione, cancellazione, variazione) che sono gli stessi che si pagano quando si opera sul registro delle imprese; in aggiunta c’è un diritto annuale da pagarsi entro Aprile di ogni anno il cui valore è strettamente legato alla classe di appartenenza; le tariffe sono disciplinate all’art 24.

Chi può iscrivere l’impresa all’Albo

L’iscrizione deve essere fatta dal rappresentante legale dell’impresa ovvero da un altro soggetto opportunamente registrato che può essere delegato ad operare per suo conto; uno di questi soggetti può essere la nostra agenzia e deve essere registrato

Come si dimostra l’iscrizione all’albo di un’impresa

L’iscrizione dell’impresa all’Albo è verificabile direttamente sulla visura camerale dell’impresa; tuttavia il ministero mette a disposizione un motore di ricerca attraverso il quale è possibile interrogare l’albo https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/ElenchiIscritti

Quali sono i documenti necessari per iscriversi all’Albo dei gestori ambientali

Innanzitutto il rappresentante legale della società deve possedere almeno una firma digitale possibilmente dotata di CNS (Carta Nazionale dei Servizi); se non si dispone della CNS serve anche lo SPID (dotarsene comunque è assolutamente auspicabile)

Documenti ed informazioni

Documenti

Automezzi

Dati aziendali non presenti in visura camerale

Idoneità finanziaria

Dichiarazione di un istituto di credito di affidamento

Fidejussione o assicurazione per un importo pari ad € 9.000,00 per il primo mezzo; 5 Mila dal secondo

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