Con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 Settembre 2020 al nr 120; si sancisce un nuovo adempimento per le imprese che operano nel campo delle opere civili, essenzialmente lavori edili ed affini; tale dispositivo andrà in vigore il prossimo 1 Novembre 2021. Con questo provvedimento lo Stato tende a ridurre il lavoro nero presso i cantieri edili. Ma come funziona il l’ATTESTAZIONE di CONGRUITA’, chi ne sono i destinatari, come BBSPRATICHE può essere utile?
Le imprese che eseguono opere civili come meglio specificato dalla tabella riportata nel decreto ed i loro clienti committenti (pubblici o privati; sia persone fisiche fisiche che giuridiche).
L’obbligo scatta (in realtà sarebbe meglio dire “scatterebbe”, vedi risposte alle domande successive) su tutti gli appalti che prevedono lavori nelle seguenti categorie nel caso di appalti pubblici; mentre solo per i privati diventa obligatorio per lavori oltre i 70 Mila Euro
L’attestazione di congruità può richiederlo sia l’impresa affidataria dei lavoro sia il committente prima del verbale di collaudo (per i lavori pubblici) o del saldo finale (per i privati). Si precisa che tale disposizione è un”obbligo” che si estende a tutta la catena di fornitura delle medesime prestazioni ovvero anche alle imprese affidatarie dei lavori nei confronti dei subappaltatori sia che operino sotto forma di imprese che di lavori autonomi. In sostanza se l’impresa al quale affido i lavori chiama l’elettricista che ha una sua partita iva, anche quest’ultimo risulta essere coinvolto nel processo di certificazione. Tuttavia la legge ad oggi non prevede alcuna sanzione nei confronti del committente
Questo provvedimento legislativo per molte imprese, soprattutto se di piccole dimensioni, può rappresentare un problema molto serio; perché presuppone un modello diverso di organizzazione del lavoro ove la pianificazione, l’organizzazione ed il controllo sono una componente non più secondaria del cantiere.
Purtroppo le nostre imprese, generalmente molto brave sulla parte esecutiva, presentano seri problemi sulla parte gestionale-organizzativa che viene vista come un aggravio di costi e di perdite di tempo ; alla luce di ciò queste imprese se vogliono rimanere sul mercato devono necessariamente fare un salto di qualità per affrontare tale rivoluzione: un passaggio inevitabile è quello della scelta dei partner e dei fornitori che non può essere più affidata alla relazione o al sentito dire o sulla base di un offerta economica particolarmente attraente.
In sostanza le imprese che operano in questo settore e che utilizzano dei subfornitori devono necessariamente cominciare a selezionare le imprese anche sulla base di “informazioni” terze e di tipo oggettivo al fine di avere un quadro più esaustivo sulla capacità di quell’impresa di far fronte agli impegni finanziari che quel lavoro che si vuole affidare richiede, la presenza di un management stabile; inoltre è opportunio verificare che l’impresa anche se lavori per i privati disponga degli stessi requisiti di ordine generale che dovrebbe disporre se partecipasse ad una gara, soprattutto se di tratta di lavori che riguardano i cosidetti Bonus edilizi
In questo senso BBSPRATICHE può rappresentare un valido partner per supportavi nel recuperare le informazioni e la documentazione necessaria per aiutarvi a prendre le giuste decisioni (vi proponiamo un ulteriore approfondimento per quanto concerne i Bonus Edilizi)
L’impresa affidataria dei lavori o suoi delegati o il committente
Tale certificazione è rilasciata esclusivamente dalle CASSE EDILI che dovrebbe rilasciarla entro 10 giorni dalla richiesta; tuttavia l’INPS ha messo a disposizione un applicativo denominato MoCOA che consente ai committenti e/o suoi delegati di monitorare la situazione dell’appalto in relazione all’utilizzo delle risorse effettivamente impiegate e quelle dichiarate in sede di pagamento dei contributi Il sistema consente di generare sia un codice identificativo unico dell’appalto che un report riepilogativo dell’appalto con relative anomalie riscontrate.
Qui nasce un possibile problema interpretativo in quanto se l’mpresa non è tenuta all’iscrizione alle casse edili di fatto è esclusa da questa normativa; tuttavia ci sono imprese che pur non avendo come attività prevalente l’edilizia e non essendo quindi tenute all’iscrizione alle casse edili possono in qualche modo eseguire delle attività di tipo edile. Esempio un impresa che si occupa di impianti idraulici; in questo caso seppure la legge non specifica bene le cose si può tranquillamente affermare che se i lavori edili sono secondari, irrelevanti rispetto all’opera stessa, non è necessario ne l’iscrizione alle casse edili ne tantomeno il DURC di conformità. Il problema quindi è di definire quanto un lavoro può considerarsi irrelevante e secondario rispetto a quello primario? Qui alziamo le mani
L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà dichiarare alla CASSA EDILE gli addetti che impiegati nel cantiere suddiviso per categoria (piastrellista, elettricista, muratore, ecc) e l’impegno in termini di ore di ogni addetto; inoltre dovrà fornire informazioni sulle lavorazioni eseguite ed il valore dell’appalto. Nel caso di subappalto l’impresa subappaltatrice dovrà fare altrettanto.
Il visto di congruità è rilasciato sul singolo cantiere se in relazione alla tipologia di lavori da eseguire l’impresa
- ha utilizzato manodopera edile;
- ha presentato le denunce ed effettuato i versamenti;
- ha utilizzato manodopera congrua (quantità e qualità)
rispettando i seguenti parametri
Si precisa che tali indici sono tuttavia oggetto di continui adattamenti; pertanto le imprese sono invitate a verificare costantemente questo.
Per conoscere in dettaglio il contenuto del Decreto Ministeriale
Qualora lo scostamento sia uguale o minore al 5% dei minimi tabellari il certificato di congruità è rilasciato anche se l’impresa affidataria deve motivare le ragioni di tale scostamento. Nel caso invece la differenza sia superiore al 5% l’impresa è invitata a saldare entro 15 giorni la differenza tra quanto pagato in termini di contributi e quanto avrebbe dovuto pagare per essere congruo, ovvero può anche addurre delle proprie motivazioni che se accolte avrebbero lo stesso effetto del pagamento: rilascio del visto di congruità.
Nel caso invece non ottempera a quanto sopra, scatta la segnalazione alla banca dati delle imprese irregolari con l’effetto immediato di non rilascio del DURC on line; nonchè scatta la segnalazione all’ispettorato del lavoro. Il non rilascio del DURC comporta una serie di pesanti penalizzazioni per l’impresa:
- impossibilità a partecipare a gare della pubblica amministrazione
- decadenza delle aggiudicazioni
- non ricevere il pagamento dei SAL o del saldo finale
- sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia
- sospensione del titolo abilitativo connesso alla DIA
- perdita della Certificazione SOA
- impossibilità a lavorare con qualsiasi organizzazione privata che è tenuta a verificare che l’azienda risulti in regola con il DURC
La soglia è sul valore complessivo al netto IVA dell’opera a prescindendere da quante imprese vi partecipano come affidatarie o come subappaltrici, ove per subappaltatori vi rientrano anche i lavoratori autonomi
Incredibile ma vero, nulla; si perchè il decreto stabilisce le sanzioni nei confronti delle imprese che non sono in regola con il Durc di congruità ma perchè emerga quale difformitù bisogna richiederlo; ma se nessuno lo richiede non può emergere alcuna anomalia; quindi in sostanza non c’è alcun obligo a richiedere il DURC di congruità ne da parte del committente ne da parte dell’impresa affidataria dei lavori; questo è certo nel settore privato, ma nel pubblico? Purtroppo non è chiaro questo aspetto; di certo sapendo come ragiona la pubblica amministrazione è molto probabile che prima di verbale il collaudo dell’opera chiederanno questa attestazione
Attenzione questa è una valutazione; ovvero forniamo al cliente una nostra visione della cosa, ma certamente non abbiamo prove documentali (anche perchè non esisterebbero) che questo sia vero.
1) Perchè una norma del genere? L’obiettivo è ridurre il lavoro nero nell’edilizia che è fonte di una forte evazione contributiva ed assicurativa e quindi fiscale e ridurre le morti sul lavoro che ha assunto dei livelli insostenibili per un paese evoluto come il nostro.
2 ) Questo è un modello sperimentale e come tutti i modelli sperimentali possono andare bene come possono andar male; di certo sarà soggetto a revisioni soprattutto per quanto attiene la tabella di cui sopra che da una parte semplifica ma irrigidisce troppo il modello e di conseguenza può essere sogggetta a notevoli e legittime contestazioni
3) Di certo il settore pubblico recepirà prima questo adempimento e lo richiederà perchè se è vero che non c’è obligo è anche vero che di dietro si nasconde una sorta di responsabilità del committente in caso di problemi. Se infatti il committente assegna il lavoro ad un impresa che ha fatto un prezzo particolarmente aggressivo rispetto agli altri, quale strumento ha per verificare che poi nell’esecuzione dei lavori tutto è regolare? Il DURC non è sufficiente ci sono migliaia di imprese edili con un solo dipendente, che hanno il DURC perfettamente in ordine ma questo non significa che usi manodepera regolare; quindi il DURC di congruità rappresenta uno strumento aggiuntivo (anche se non risolutivo) di controllo per il committente; infatti per legge il committente è responsabile in solito con l’affidatario dei lavori nel caso non dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie come appunto il DURC di congruità
4) Bisogna fare molta attenzione a questo dispositivo in quanto di fatto le istituzioni si aspettano che il committente assume anche il compito di controllore dell’affidatario dei lavori; in sostanza lo stato dice: caro committente non è più sufficiente che ti limiti a controllare che l’impresa al quale affidi i lavori sia a posto con il DURC ma devi anche verificare che tutta la manodopera impiegata sia adeguametamente coperta sul piano assicurativo e contributivo . Un vero salto di qualità (e di responsabilità)!
5) Una volta andata a regime questo cosa potrebbe essere estesa anche ad altri ambiti oltre a quello edilizio che fa da apripista
Il DURC si riferisce alla regolarità del pagamento dei contributi da parte dell’impresa nel suo complesso; il DURC di congruità invece attesta che in quel cantiere l’impresa appaltatrice utilizza una quantità di manodopera adeguata al tipo di lavoro.
Rimandiamo la risposta al seguente post ove si tratta del visto di conformità
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