Obbligo di dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata per gli amministratori delle società. L’obbligo è scattato per tutte le società di nuova costituzione dal 1 Gennaio 2025, mentre fino al 12 Marzo 2025, vi erano ancora molti dubbi su cosa succedesse per le società già in essere e se l’indirizzo degli amministratori dovesse essere diverso da quello della società. I dubbi sono stati chiariti con una circolare del Ministero delle Imprese e del Made Italy (ex- mise) appunto del 12 Marzo 2025, tuttavia nel malgrado questa circolare erano rimasti molti dubbi tanto che si era arrivato ad una situazione assurda nella quale ogni camera di commercio interpretatava la norma diversamente, creando delle situazioni ridicole ed alcune volte anche drammaticamente complicate come ad esempio le società che avevano sedi con camere di commercio diverse.
Chi è obbligato a dotarsi un indirizzo di posta elettronica certificato
Alla fine con la circolare del 31 Ottobre l’Unione delle Camere di Commercio, nel confermare il provvedimento, ha chiarito in maniera definitiva chi fossero i soggetti interessati a tale adempimento:
La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione
Quindi sono esclusi da questo provvedimento: gli amministratori di società di persone, i liquidatori, i amministratori delle associazioni, ecc che invece erano inclusi nelle precedenti disposizioni
Il termine per la relativa comunicazione è fissato al 31/12/2025; si allega la comunicazione ufficiale delle camere di commercio
Attenzione il video è stato realizzato prima della circolare esplicative di UnionCamere
La cosa riguarda solo le imprese iscritte alla camera di commercio
Sì, la circolare ministeriale riguarda specificamente le imprese che sono tenute all’iscrizione alla Camera di Commercio. In particolare, si applica alle imprese costituite in forma societaria, che devono comunicare il domicilio digitale (indirizzo PEC) dei loro amministratori al registro delle imprese.
L'amministratore può comunicare il medesimo indirizzo PEC della società
No, gli amministratori devono avere un indirizzo PEC personale e quindi diverso dalla società nella quale prestano la propria opera; nel caso l’amministratore operi su più società può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutte. Attenzione l’indirizzo PEC non deve essere comunicato solo al registro delle imprese ma anche al sistema Domicilio Digitale
Quali sono le scadenze per tale adempimento e cosa succede agli amministratori che avessero già provveduto comunicando l'indirizzo della società
Per le società di nuova costituzione l’adempimento scatta al momento della costituzione, invece per quelle già in essere la circolare fissa il termine del 31 Dicembre 2025; ovviamente tale termine è esteso anche per gli amministratori che dovessero aver già provveduto ad effettuare la comunicazione indicando quello della società
Se assumo il ruolo di amministratore in diverse società devo avere un indirizzo PEC diverso per ogni società
No, anche perchè sarebbe un controsenso essendo unico e personale il domicilio digitale; quindi è possibile usare un indirizzo PEC per tutte le società; l’unico problema è che per ogni società va fatta la comunicazione.
Ci sono delle spese da sostenere per tale comunicazioni
No nel caso di mera comunicazione del soggetto obbligato; se invece si volesse effettuare tale comunicazione (possibile ma non obligatoria) per altri soggetti come i consiglieri la camera di commercio applica un tributo. Ovviamente se ci rivolge ad un intermediario, come noi, va pagata la prestazione
Se mi rivolgo a BBSPRATICHE per tale comunicazione cosa serve e devo venire nei vs. uffici
Se ci rivolge a noi non è necessario venire presso i nostri uffici; lo diventa qualora dovete acquisire anche una firma digitale con dispositivo fisico (Esempio Smart Card); qualora decidiate invece di acquisire una firma digitale remota non è necessario.
Per quanto attiene alle informationi noi necessitiamo di:
- pec e firma digitale dell’amministratore
- documento dell’amministratore
- dati per la fatturazione compresi di codice unico destinatario per la fatturazione elettronica
- indirizzo mail e telefono del richiedente
- nel solo caso di emissione della firma digitale anche della tessera sanitaria dell’amministratore
Perchè è importante tale adempimento
Qui è necessario spendere qualche minuto in più, pertanto se sei soddisfatto della parte tecnica puoi qui interrompere. Quasi sempre quando arrivano questi adempimenti li vediamo sempre come qualcosa di negativo: ” che scocciatura, un altro balzello, non ne possiamo più”. Ad una lettura superficiale della cosa effettivamente tale osservazione è più che legittima ma se uno va ad approfondire le cose forse alla fine capisce che non è proprio una cattiva idea. Vediamo il perchè.
La norma deriva dall’art 1 comma 860 della legge bilancio 2025 la quale va a modificare il decreto legge 179 del 2012 che imponeva a tutti i soggetti che sono iscritti agli albi professionali ed al registro delle imprese di eleggere un proprio domicilio digitale che nei fatti coincide con la PEC , ( la quale sta per diventare REM).
In sostanza il nuovo decreto non ha fatto altro che estendere un obbligo già in vigore da anni; la cosa non ci dovrebbe scandalizzare perché da sempre gli amministratori al momento della nomina devono dichiarare il loro domicilio che generalmente è quella della loro residenza o quella dell’impresa stessa; tuttavia con l’arrivo del digitalizzazione dei processi questa cosa suonava decisamente come “disfunzionale” ed “anacronistica”, infatti qual è il senso che l’impresa deve ricevere le comunicazioni per PEC e quindi in tempo reale ma i suoi amministratori per raccomandata?
Si capisce chiaramente che tutto ciò rappresentava un problema molto serio sia sul piano dell’efficienza, pensiamo solo alla gestione di due differenti tipi di archivi, quello digitale e quello cartaceo, sulle tempistiche di un determinato procedimento di cui un pezzo va a mille e l’altro si muove come una tartaruga, ma anche ma anche sul piano ben più importante dei procedimenti di rilevanza fiscale e penale.
E proprio su questi due aspetti bisogna fare molta attenzione perchè la società e l’amministratore sono soggetti distinti, ma mentre la società risponde ovviamente solo per gli aspetti economici e quindi civili, gli amministratori rispondono anche su quello penale e non è cosa da poco.
Quindi avere la certezza assoluta che l’amministratore sia a conoscenza di una certa situazione è fondamentale per definire le sue responsabilità, sia in positivo che in negativo.
Può fare altro BBSPRATICHE
Oltre alla comunicazione, possiamo fornirti la PEC, la firma digitale, ma anche e soprattutto possiamo fare non solo pratiche camerali ma anche supportarti in tante altri adempimenti e servizi come ad esempio gli appalti; tuttavia in questo momento forse la cosa da attenzionare per tutte le imprese è quella dell’adeguamento dei propri Codici Ateco sia in camera di commercio che all’Agenzia delle Entrate. Se vuoi saperne di più vai Nuovi Codice Ateco 2025 – BBSPratiche&Servizi
COMPILA IL FORM SOTTOSTANTE PER INFORMAZIONI E COSTI SUL SERVIZIO
Qualora non avessi già ricevuto informazioni a riguardo compila il form sottostante con la tua richiesta; nel caso volesse ricevere una quotazione sul servizio specifica anche
- numero di imprese per il quale effettuare la comunicazione (se non specificato intendiamo 1)
- se hai bisogno di un indirizzo PEC
- se hai bisogno della firma digitale e quale tipo (smart card o remota)






